1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, è aggiunto il seguente capoverso:
«articoli di puericultura: qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini, ovverosia destinato alla cura delle attività giornaliere dei bambini e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca».